Il trasferimento della quota di s.r.l. è valido ed efficace inter partes indipendentemente dal suo deposito nel registro delle imprese, necessario unicamente affinché il trasferimento sia efficace anche nei confronti della società e dei terzi, in virtù del principio di libertà delle forme che consente il trasferimento per atto tra vivi, in mancanza di una contraria disposizione dell’atto costitutivo, senza necessità di forma scritta ad substantiam o ad probationem. La forma prevista dall’art. 2470 c.c. attiene quindi alla sola opponibilità del trasferimento alla società, e la cessione stipulata con scrittura privata priva di sottoscrizioni autenticate è pienamente valida ed efficace tra le parti in virtù del semplice consenso, sicché il cedente ha diritto al pagamento del corrispettivo residuo.
La scrittura privata di cessione di quote prodotta in giudizio e non tempestivamente disconosciuta si ha per riconosciuta ai sensi dell’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., e il riconoscimento soddisfa il requisito formale della corretta identificazione delle parti firmatarie, sicché il giudice può accertare che la scrittura costituisce titolo documentale equipollente alla scrittura privata con sottoscrizione autenticata ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 2470 c.c.
Il cessionario di quote che intenda ottenere il trasferimento o il perfezionamento degli effetti della cessione dispone di due distinte azioni, a seconda che il negozio abbia natura di contratto preliminare o di contratto definitivo. Nel primo caso il rimedio esperibile è l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c., con sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto non concluso; nel secondo caso, quando il contratto definitivo non abbia perfezionato i propri effetti per la mancanza di una scrittura in forma idonea all’iscrizione nel registro delle imprese o all’opponibilità alla società, l’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. è inesperibile e il cessionario deve proporre l’azione di accertamento.
Il creditore che agisce per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno deve provare soltanto la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’adempimento; il medesimo criterio si applica quando il debitore si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.