Le cause di nullità di una società di capitali sono soltanto quelle tassativamente indicate nell’art. 2332 c.c., tra le quali è estranea la circostanza che il socio abbia conferito nella società un’azienda appartenente a una precedente società di fatto costituita con un terzo.
La simulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese è inconfigurabile, in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e l’organizzazione dell’ente, della tassatività delle cause di nullità previste dall’art. 2332 c.c. e della natura del contratto sociale, che regola gli interessi dei soci e al tempo stesso opera come norma programmatica dell’agire sociale destinata a interferire con gli interessi dei terzi. Dopo l’iscrizione, la reale volontà dei contraenti è irrilevante e l’atto costitutivo resta consacrato secondo la volontà che risulta iscritta e portata a conoscenza dei terzi.
Il creditore del socio che abbia conferito un’azienda nella società difetta di interesse a far valere la simulazione dell’atto con cui la società conferitaria abbia successivamente ceduto l’azienda a un terzo, perché da tale simulazione discenderebbe soltanto la permanenza dell’azienda nel patrimonio della società cedente, sulla quale egli non vanta alcun diritto.
Il creditore del socio conferente è privo di legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 2901 c.c. per la revoca dell’atto di cessione dell’azienda compiuto dalla società conferitaria, validamente esistente, della quale egli non è creditore; la sua posizione di creditore potrebbe rilevare soltanto rispetto all’atto di conferimento dell’azienda nella società.