La clausola statutaria [di un consorzio] secondo la quale i membri possono farsi rappresentare in assemblea da altro membro mediante delega scritta attribuisce una mera facoltà, senza restringere ai soli altri membri la scelta del rappresentante, quando lo statuto riconosce a ciascun consorziato il diritto a un proprio rappresentante in seno all’assemblea; una simile restrizione richiederebbe un’espressione come «solo» o «esclusivamente».
L’allontanamento del rappresentante del consorziato dall’assemblea a seguito dell’invito del presidente, che ne contesta la legittimazione a partecipare, è privo di spontaneità e non integra una rinuncia abdicativa al diritto di intervento.
È inammissibile per difetto di interesse il motivo di appello con il quale si censura la qualificazione del vizio della delibera assembleare come nullità anziché come annullabilità, quando l’appellante non indica quale concreto vantaggio gli deriverebbe dal diverso inquadramento.
Quando la sentenza di primo grado si fonda su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione [di invalidità della delibera], l’appellante ha l’onere di censurarle entrambe; l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile l’appello sul punto.
Quando il giudice di primo grado ha deciso in applicazione del criterio della ragione più liquida, le questioni rimaste assorbite possono essere esaminate in appello solo se è accolta l’impugnazione relativa al criterio decisorio applicato, la cui erroneità deve formare oggetto di specifico motivo. Il convenuto che si è limitato a chiedere il rigetto dell’impugnazione della delibera di esclusione e la conferma della sua validità, senza proporre domanda riconvenzionale di accertamento dei fatti integranti le ragioni dell’esclusione, non può dolersi della mancata pronuncia su quei fatti.
Il rigetto della domanda risarcitoria proposta insieme alla domanda, accolta, di invalidità della delibera di esclusione non dà luogo a reciproca soccombenza e non impone la compensazione delle spese di lite, che l’accoglimento parziale può giustificare soltanto in presenza dei presupposti dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.