Nell’appalto pubblico l’appaltatore che chiede il pagamento di maggiori compensi iscritti a riserva deve fornire la prova documentale diretta della rituale formulazione delle riserve, del loro contenuto e della loro riferibilità alla propria posizione, prova che ha carattere preliminare rispetto alla verifica del rispetto delle formalità e dei termini di decadenza e che non può essere surrogata da deduzioni ex post fondate su corrispondenza e atti negoziali, tanto meno se riferibili ad altri soggetti [riserve per maggiori oneri da slittamento dei lavori e per ritardata contabilizzazione, fatte valere dall’impresa mandante di un’associazione temporanea dopo il fallimento della mandataria e la cessione del proprio ramo d’azienda operativo].
Il fallimento dell’impresa mandataria di un’associazione temporanea di imprese determina la cessazione del rapporto di mandato con le mandanti, sicché per il periodo successivo la mandante non può far valere riserve apposte dalla mandataria o da altri, e la cessione del ramo d’azienda operativo della mandante, accettata dal committente, fa cessare il rapporto contrattuale con quest’ultimo ed esclude che la cedente possa maturare crediti relativi all’esecuzione dell’appalto per il periodo successivo.
L’ordine di esibizione del registro di contabilità non può supplire alla mancanza di prova documentale delle riserve quando l’appaltatore ha già esercitato, prima del giudizio, il diritto di accesso agli atti dell’appalto e, dopo aver contestato la completezza della documentazione ostesa, non ha esperito alcun ulteriore rimedio.
L’obiettiva difficoltà dell’appaltatore di provare l’iscrizione delle riserve, anche quando la documentazione contabile dell’appalto non sia più reperibile presso il committente, non modifica la ripartizione dell’onere della prova, e la circostanza che la prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario non comporta che essa debba considerarsi acquisita.
Il credito del committente fatto valere in via riconvenzionale deve essere dichiarato prescritto quando, a fronte dell’eccezione tempestivamente sollevata, il creditore non allega né documenta alcun atto interruttivo anteriore alla proposizione della domanda.