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Tribunale di Venezia, 29 Gennaio 2025

Operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale in assenza di delibera assembleare

Tribunale di Venezia, 29 Gennaio 2025
Operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale in assenza di delibera assembleare

Nel caso di decisione assunta dall’organo amministrativo in violazione dei limiti posti dall’art. 2479, 2° comma, n. 5, c.c., ciò che si verifica non è tanto l’invalidità dell’atto concluso in assenza della delibera assembleare, bensì un’ipotesi di eccedenza dei poteri rappresentativi potenzialmente idonea a dare luogo all’ inefficacia ed all’opponibilità dell’atto medesimo ai terzi contraenti. Unico soggetto legittimato ad eccepire la  violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza  è dunque  la società, alla quale deve correlativamente essere riconosciuto il potere di assumere “ex tunc” gli effetti dell’atto, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell’amministratore. Ne consegue il difetto di legittimazione ad agire in capo al singolo socio che intenda ottenere il sequestro dei beni oggetto dell’operazione negoziale viziata, posto che il socio riveste, rispetto a tale negozio, la posizione di terzo e non può dunque far valere la violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza riservata esclusivamente alla società.

 

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro: RG 1559 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/11/2025
Massima a cura di: Rossana Leggieri
Rossana Leggieri

Avvocato presso Studio De Poli - Venezia; docente Cuoa; curatore speciale e custode per il Tribunale delle Imprese di Venezia

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