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Tribunale di Bari, 29 Maggio 2024, n. 2530/2024

Opposizione a decreto ingiuntivo fondato su lodo irrituale contro l’ex amministratore di cooperativa: natura dell’arbitrato, vizi del lodo e revoca per pagamenti parziali dei condebitori

Tribunale di Bari, 29 Maggio 2024, n. 2530/2024
Opposizione a decreto ingiuntivo fondato su lodo irrituale contro l’ex amministratore di cooperativa: natura dell’arbitrato, vizi del lodo e revoca per pagamenti parziali dei condebitori

La natura irrituale dell’arbitrato previsto dalla clausola compromissoria dello statuto di una cooperativa, che definisca espressamente l’arbitrato come irrituale e gli arbitri come amichevoli compositori con richiamo al d.lgs. n. 5/2003, va desunta dal dato letterale, dalla comune intenzione delle parti e dal loro comportamento complessivo, e trova conferma nell’acquiescenza prestata nel corso del procedimento arbitrale; la contestazione sollevata per la prima volta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo fondato sul lodo non può essere accolta.

Il lodo irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che inficiano qualsiasi manifestazione di volontà negoziale: l’errore rilevante è quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri per falsa rappresentazione della realtà, mentre è preclusa ogni impugnazione per errori di diritto, salvo l’errore percettivo sull’esistenza o inesistenza di una norma ai sensi dell’art. 1429, n. 4, c.c., e la mancanza di motivazione rileva solo quando sia incomprensibile l’iter logico della decisione. Sono pertanto inammissibili i motivi di opposizione dell’ex amministratore di cooperativa condannato dagli arbitri al risarcimento dei danni [nella specie, per una transazione pregiudizievole, compensi eccedenti quelli deliberati e irregolarità nelle assegnazioni degli alloggi] che mirino a un riesame nel merito, e l’eccezione di prescrizione non sollevata nel procedimento arbitrale è preclusa.

Poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la fondatezza della pretesa con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione, la riduzione della domanda per le somme medio tempore recuperate dagli altri condebitori solidali comporta la revoca del decreto e la condanna dell’opponente, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., al minor importo accertato.

Data Sentenza: 29/05/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Paola Cesaroni
Registro: RG 4817 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/09/2026
Massima a cura di: Francesco Calosso
Francesco Calosso

Avvocato del Foro di Torino, laureato con tesi in diritto bancario. Svolge attività di consulenza in ambito civile e commerciale, prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale a imprese e privati.

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