Il lodo arbitrale irrituale, qualificabile come mandato congiunto conferito agli arbitri per comporre la controversia mediante un accordo negoziale, è annullabile soltanto nelle ipotesi tassative dell’art. 808-ter c.p.c. e per i vizi che inficiano qualsiasi manifestazione di volontà negoziale. L’errore rilevante è quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri per falsa rappresentazione della realtà, mentre l’errore di diritto rileva soltanto se percettivo, cioè consistente nella presupposizione dell’esistenza o inesistenza di una norma ai sensi dell’art. 1429, n. 4, c.c., restando preclusa ogni censura sulla valutazione o interpretazione del diritto e delle prove; il difetto di motivazione rileva solo se impedisce di comprendere l’iter logico degli arbitri.
Sono quindi inammissibili i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo fondato sul lodo che mirino a un riesame nel merito della decisione arbitrale sulla responsabilità dell’ex presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa edilizia, così come le eccezioni e le difese non proposte nel procedimento arbitrale, come la prescrizione del credito risarcitorio e la pretesa di un compenso per l’attività svolta in prorogatio. La responsabilità degli amministratori non è ridotta dall’eventuale concorrente responsabilità dell’organo di controllo, estranea al giudizio.
Non costituisce abusivo frazionamento del credito la proposizione di un ricorso monitorio autonomo contro l’ex amministratore che il lodo abbia condannato, oltre che in solido con gli altri, al pagamento di un’ulteriore somma a suo esclusivo carico. La riduzione della domanda per le somme medio tempore recuperate dai condebitori solidali comporta la revoca del decreto e la condanna ai sensi dell’art. 653 c.p.c. al minor importo.