Il lodo arbitrale irrituale, qualificabile come mandato congiunto conferito agli arbitri per comporre la controversia mediante un accordo negoziale, è annullabile soltanto nelle ipotesi tassative dell’art. 808-ter c.p.c. e per i vizi che inficiano qualsiasi manifestazione di volontà negoziale: l’errore rilevante è quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri per falsa rappresentazione della realtà, mentre l’errore di diritto rileva soltanto se percettivo, cioè consistente nella presupposizione dell’esistenza o inesistenza di una norma ai sensi dell’art. 1429, n. 4, c.c., restando preclusa ogni censura sulla valutazione o interpretazione del diritto e delle prove. Sono quindi inammissibili i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo fondato sul lodo che mirino a un riesame nel merito della decisione arbitrale sulla responsabilità dell’ex presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa edilizia, così come le eccezioni e le difese non proposte nel procedimento arbitrale [nella specie, prescrizione del credito risarcitorio e compenso per l’attività svolta in prorogatio].
Non costituisce abusivo frazionamento del credito la proposizione, da parte della società, di distinti ricorsi monitori contro ciascuno degli ex amministratori condannati dal lodo, quando il quantum accertato a loro carico sia diverso; la responsabilità degli amministratori non è ridotta dall’eventuale concorrente responsabilità dell’organo di controllo, estranea al giudizio. La riduzione della domanda per le somme medio tempore recuperate dai condebitori solidali comporta la revoca del decreto e la condanna ex art. 653 c.p.c. al minor importo.