Ricerca Sentenze
Tribunale di Ancona, 18 Dicembre 2025, n. 43/2026

Delibera di s.r.l.: legittimazione dei soci titolari di un terzo del capitale a convocare l’assemblea, valore probatorio del verbale, quorum costitutivo per ciascuna votazione e modifica statutaria implicita

Tribunale di Ancona, 18 Dicembre 2025, n. 43/2026
Delibera di s.r.l.: legittimazione dei soci titolari di un terzo del capitale a convocare l’assemblea, valore probatorio del verbale, quorum costitutivo per ciascuna votazione e modifica statutaria implicita

Nella s.r.l., escluse l’applicazione analogica dell’art. 2367 c.c. e una legittimazione diffusa di ogni socio, il silenzio dell’art. 2479-bis c.c. sulla legittimazione a convocare l’assemblea va colmato valorizzando la centralità del socio e il potere, riconosciuto dall’art. 2479, comma 1, c.c. ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, di sottoporre argomenti alla decisione dei soci: tali soci sono legittimati a convocare l’assemblea anche quando lo statuto riservi la convocazione all’organo amministrativo, trattandosi di regola di garanzia inderogabile.

Il verbale assembleare ha efficacia probatoria di quanto avvenuto in assemblea ma non fede privilegiata, sicché il socio che ne contesti la veridicità [nella specie, sulla propria presenza all’inizio della riunione] deve dedurre mezzi di prova idonei a dimostrarne la difformità dalla realtà. Il quorum costitutivo deve sussistere al momento di ciascuna votazione, e non solo all’apertura della riunione: l’allontanamento di un socio che faccia scendere il capitale presente sotto la soglia legale o statutaria rende invalide le deliberazioni successivamente adottate, e l’abbandono della seduta costituisce esercizio di una facoltà del socio, delle cui conseguenze non può non prendersi atto; ai fini dell’impugnazione il socio allontanatosi prima del voto va considerato assente.

È altresì annullabile la deliberazione che, nominando un consiglio di amministrazione di due membri laddove lo statuto preveda un amministratore unico o un consiglio di almeno tre membri, realizzi una modifica implicita dello statuto senza la maggioranza qualificata prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo; l’esecuzione della delibera non sospesa non determina il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione né la cessazione della materia del contendere.

Data Sentenza: 18/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Francesca Perlini
Registro: RG 5553 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/09/2026
Massima a cura di: Stefano Seminara
Stefano Seminara

Laureato con Lode presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Avvocato del foro di Milano. Collaboratore presso la sede di Milano di Bureau Plattner dove mi occupo principalmente di Diritto Commerciale e Societario. Appassionato, tra varie materie, anche di Influencer Marketing Law.

Mostra tutto
logo