Nella s.r.l., escluse l’applicazione analogica dell’art. 2367 c.c. e una legittimazione diffusa di ogni socio, il silenzio dell’art. 2479-bis c.c. sulla legittimazione a convocare l’assemblea va colmato valorizzando la centralità del socio e il potere, riconosciuto dall’art. 2479, comma 1, c.c. ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, di sottoporre argomenti alla decisione dei soci: tali soci sono legittimati a convocare l’assemblea anche quando lo statuto riservi la convocazione all’organo amministrativo, trattandosi di regola di garanzia inderogabile.
Il verbale assembleare ha efficacia probatoria di quanto avvenuto in assemblea ma non fede privilegiata, sicché il socio che ne contesti la veridicità [nella specie, sulla propria presenza all’inizio della riunione] deve dedurre mezzi di prova idonei a dimostrarne la difformità dalla realtà. Il quorum costitutivo deve sussistere al momento di ciascuna votazione, e non solo all’apertura della riunione: l’allontanamento di un socio che faccia scendere il capitale presente sotto la soglia legale o statutaria rende invalide le deliberazioni successivamente adottate, e l’abbandono della seduta costituisce esercizio di una facoltà del socio, delle cui conseguenze non può non prendersi atto; ai fini dell’impugnazione il socio allontanatosi prima del voto va considerato assente.
È altresì annullabile la deliberazione che, nominando un consiglio di amministrazione di due membri laddove lo statuto preveda un amministratore unico o un consiglio di almeno tre membri, realizzi una modifica implicita dello statuto senza la maggioranza qualificata prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo; l’esecuzione della delibera non sospesa non determina il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione né la cessazione della materia del contendere.