Ai sensi dell’art. 2409 c.c. rileva soltanto la violazione dei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio della gestione dell’impresa e a determinare un pericolo di danno, anche potenziale ma non puramente ipotetico, per la società o per le controllate, e non quella dei doveri organizzativi o relativi all’esercizio dei diritti dei soci. Le gravi irregolarità devono essere attuali, riguardare il complesso della gestione, valutata sotto il profilo della legittimità e non del merito delle scelte, e non consistere nell’illegittimità di singoli atti autonomamente impugnabili, stante la natura residuale del rimedio; il ricorrente, pur non tenuto a fornirne prova piena, ha un onere minimo di allegazione quanto all’individuazione delle specifiche operazioni denunciate e alla loro natura gravemente irregolare.
Non integrano gravi irregolarità il diniego di accesso ai documenti sociali, irregolarità informativa tutelabile in via d’urgenza, né il ricorso al maggior termine statutario di centottanta giorni per l’approvazione del bilancio. Le trascrizioni di riprese audiovisive tempestivamente e specificamente disconosciute ai sensi dell’art. 2712 c.c. perdono ogni valore probatorio, sicché va respinto il ricorso del socio di minoranza di una s.r.l. familiare che, su tali basi e senza supporto documentale, lamenti in termini generici locazioni a prezzi vili agli amministratori, confusione tra patrimoni, operazioni straordinarie depauperative e fatture per operazioni inesistenti.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, da accertare caso per caso in termini oggettivi sulla base degli atti e delle condotte processuali, e non può discendere automaticamente dall’infondatezza, anche manifesta, del ricorso; va comunque respinta la domanda generica che non specifichi a quale comma dell’art. 96 si riferisca e non alleghi il danno.