Ai sensi dell’art. 2409 c.c. rileva soltanto la violazione dei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio della gestione dell’impresa e a determinare un pericolo di danno, anche potenziale, per la società o per le controllate, e non quella dei doveri organizzativi o relativi all’esercizio dei diritti dei soci; le gravi irregolarità devono essere attuali, riguardare il complesso della gestione, valutata sotto il profilo della legittimità e non del merito delle scelte, e non consistere nell’illegittimità di singoli atti autonomamente impugnabili, stante la natura residuale del rimedio. Il ricorrente, pur non tenuto a fornirne prova piena, ha un onere minimo di allegazione quanto all’individuazione delle specifiche operazioni denunciate e alla loro natura gravemente irregolare, sicché va respinto il ricorso del socio di minoranza di una s.r.l. familiare che lamenti in termini generici e senza supporto documentale locazioni a prezzi vili agli amministratori, confusione tra patrimoni, operazioni straordinarie depauperative e fatture per operazioni inesistenti.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, da accertare caso per caso in termini oggettivi sulla base degli atti e delle condotte processuali, e non può discendere automaticamente dall’infondatezza, anche manifesta, del ricorso; va comunque respinta la domanda generica che non specifichi a quale comma dell’art. 96 si riferisca e non alleghi il danno.