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Tribunale di Ancona, 13 Gennaio 2026, n. 63/2026

Azione ex art. 146 l. fall. per distrazioni e rimborsi postergati: limiti del criterio dei netti patrimoniali

Tribunale di Ancona, 13 Gennaio 2026, n. 63/2026
Azione ex art. 146 l. fall. per distrazioni e rimborsi postergati: limiti del criterio dei netti patrimoniali

La notificazione a mezzo PEC all’indirizzo del destinatario estratto dal registro INI-PEC e attivato per la sua attività professionale è valida anche per atti estranei a quell’attività, e la sua inclusione nel registro è sufficientemente attestata dal difensore ai sensi dell’art. 3-bis, quinto comma, l. n. 53/1994, gravando sul destinatario la prova contraria. Può essere autorizzato il deposito, in allegato alla comparsa conclusionale, del fascicolo del procedimento penale per i medesimi fatti, quando il curatore ne abbia ottenuto l’accesso, quale persona offesa, soltanto dopo la scadenza dei termini istruttori.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula le azioni della società e dei creditori sociali e non costituisce un tertium genus; il curatore può fondare le proprie pretese sui presupposti dell’una o dell’altra, ma, operata la scelta per ciascuna questione, ne sopporta anche gli aspetti sfavorevoli quanto a prescrizione, onere della prova e danni risarcibili. La mancanza delle scritture contabili non giustifica di per sé la liquidazione del danno nella differenza tra passivo e attivo fallimentare, né può applicarsi il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, terzo comma, c.c. quando il curatore non alleghi e provi specificamente il verificarsi della causa di scioglimento e l’indebita prosecuzione dell’attività non conservativa.

Il danno va invece commisurato alle somme fatte uscire dalle casse sociali mediante bonifici e prelievi in favore dell’amministratrice unica, delle società da essa amministrate e dell’ex coniuge, con causali generiche e prive di riscontro documentale, dei quali la convenuta, rimasta contumace e inadempiente all’obbligo di consegnare la documentazione al curatore, non abbia fornito alcuna giustificazione. La restituzione di finanziamenti ai soci eseguita in violazione dell’art. 2467 c.c. integra ulteriore fonte di responsabilità, perché la postergazione opera anche durante la vita della società come condizione di inesigibilità legale e temporanea che l’organo gestorio deve verificare attraverso adeguati assetti organizzativi. Il risarcimento costituisce debito di valore, rivalutato dall’apertura della procedura fino alla sentenza, da cui decorrono gli interessi legali, e l’imposta di registro sulla sentenza, prenotata a debito, grava sul solo convenuto ai sensi dell’art. 59, primo comma, lett. d), d.p.r. n. 131/1986 quando i fatti siano astrattamente riconducibili a fattispecie di reato.

Data Sentenza: 13/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro: RG 4915 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/09/2026
Massima a cura di: Stefano Seminara
Stefano Seminara

Laureato con Lode presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Avvocato del foro di Milano. Collaboratore presso la sede di Milano di Bureau Plattner dove mi occupo principalmente di Diritto Commerciale e Societario. Appassionato, tra varie materie, anche di Influencer Marketing Law.

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