Non sono inefficaci ex art. 167, comma 2, l.fall. i pagamenti eseguiti dalla società in concordato preventivo al proprio consulente contabile e fiscale per le prestazioni rese durante la procedura, perché si tratta di un servizio imprescindibile per l’attività d’impresa anche in concordato, svolto indirettamente nell’interesse dei creditori, che rientra tra i costi di funzionamento necessari sostenibili dal debitore che conserva la gestione dell’impresa. Tali pagamenti, inoltre, riguardano crediti sorti in pendenza della procedura, prededucibili ex art. 111, comma 2, l.fall., e non violano la par condicio creditorum. La natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto va valutata caso per caso, con riguardo esclusivo all’interesse dei creditori e alla finalità dell’atto rispetto al loro miglior soddisfacimento.
Nell’azione di ripetizione di pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, grava sulla curatela attrice l’onere di provare la mancanza di causa dei versamenti. Non è indebito il pagamento di cui non sia provata la provenienza dalla società [nella specie, i testimoni avevano riferito che il corrispettivo della cessione delle quote era stato pagato dal socio promissario acquirente con risorse proprie], né quello riferibile, in base a fatture, estratti conto, mastrini e prove testimoniali, a prestazioni professionali effettivamente rese alla società.
La mancata indicazione del professionista tra i creditori nella proposta di concordato preventivo è un fatto neutro, che non esclude la sussistenza del rapporto professionale con la società, potendo dipendere dal regolare pagamento dei crediti anteriori; l’ammissione al passivo del credito del professionista, sia pure con riserva di ripetizione proposta dal curatore, conferma invece, in sede di valutazione sommaria, la sussistenza di quel rapporto.
È improcedibile la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento proposta nei confronti della società fallita, perché ai sensi degli artt. 52 e 93 ss. l.fall. ogni credito verso la procedura deve essere fatto valere con l’insinuazione al passivo, nel rispetto della regola del concorso [nella specie, si trattava del credito di regresso del fideiussore escusso].