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Tribunale di Bari, 13 Ottobre 2025, n. 3727/2025

Pagamenti al consulente della società in concordato: ordinaria amministrazione e onere della prova della curatela

Tribunale di Bari, 13 Ottobre 2025, n. 3727/2025
Pagamenti al consulente della società in concordato: ordinaria amministrazione e onere della prova della curatela

Non sono inefficaci ex art. 167, comma 2, l.fall. i pagamenti eseguiti dalla società in concordato preventivo al proprio consulente contabile e fiscale per le prestazioni rese durante la procedura, perché si tratta di un servizio imprescindibile per l’attività d’impresa anche in concordato, svolto indirettamente nell’interesse dei creditori, che rientra tra i costi di funzionamento necessari sostenibili dal debitore che conserva la gestione dell’impresa. Tali pagamenti, inoltre, riguardano crediti sorti in pendenza della procedura, prededucibili ex art. 111, comma 2, l.fall., e non violano la par condicio creditorum. La natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto va valutata caso per caso, con riguardo esclusivo all’interesse dei creditori e alla finalità dell’atto rispetto al loro miglior soddisfacimento.

Nell’azione di ripetizione di pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, grava sulla curatela attrice l’onere di provare la mancanza di causa dei versamenti. Non è indebito il pagamento di cui non sia provata la provenienza dalla società [nella specie, i testimoni avevano riferito che il corrispettivo della cessione delle quote era stato pagato dal socio promissario acquirente con risorse proprie], né quello riferibile, in base a fatture, estratti conto, mastrini e prove testimoniali, a prestazioni professionali effettivamente rese alla società.

La mancata indicazione del professionista tra i creditori nella proposta di concordato preventivo è un fatto neutro, che non esclude la sussistenza del rapporto professionale con la società, potendo dipendere dal regolare pagamento dei crediti anteriori; l’ammissione al passivo del credito del professionista, sia pure con riserva di ripetizione proposta dal curatore, conferma invece, in sede di valutazione sommaria, la sussistenza di quel rapporto.

È improcedibile la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento proposta nei confronti della società fallita, perché ai sensi degli artt. 52 e 93 ss. l.fall. ogni credito verso la procedura deve essere fatto valere con l’insinuazione al passivo, nel rispetto della regola del concorso [nella specie, si trattava del credito di regresso del fideiussore escusso].

Data Sentenza: 13/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Michele De Palma
Registro: RG 9116 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Cristina Scorza
Cristina Scorza

Laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti, lode accademica e menzione alla carriera presso l’Università degli Studi di Messina, attualmente ricopre la posizione di Trainee Lawyer nel Dipartimento Corporate – M&A dello studio legale internazionale DLA Piper (sede di Milano). Nel corso del percorso accademico ha sviluppato un forte interesse per il diritto societario e le operazioni di mergers and acquisitions, conducendo attività di ricerca per la redazione della tesi di laurea presso la Harvard Law School di Boston, la NYU School of Law di New York e la Universidad CEU San Pablo di Madrid, anche grazie a borse di studio per merito accademico. Durante gli studi universitari è stata attivamente coinvolta nell’associazione ELSA (European Law Students' Association), ricoprendo ruoli di responsabilità a livello locale e nazionale. In tali contesti ha contribuito all’organizzazione e al coordinamento di conferenze, workshop e progetti accademici, nazionali ed internazionali, maturando competenze nella gestione di team, nella pianificazione di eventi e nel dialogo con professionisti e istituzioni. Parla fluentemente inglese e possiede una buona conoscenza dello spagnolo.

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