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Tribunale di Roma, 19 Dicembre 2025

Palline natalizie raffiguranti monumenti romani, imitazione servile e limiti della tutela autorale del design

Tribunale di Roma, 19 Dicembre 2025
Palline natalizie raffiguranti monumenti romani, imitazione servile e limiti della tutela autorale del design

Integra concorrenza sleale confusoria per imitazione servile, ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., la commercializzazione di decorazioni natalizie che riproducono non soltanto i soggetti raffigurati nei prodotti del concorrente, quali i monumenti più noti di una città, ma anche le modalità della loro rappresentazione grafica, gli sfondi e gli elementi decorativi accessori, con differenze di dettaglio percepibili soltanto nel confronto diretto e con un livello di attenzione superiore a quello del consumatore medio, perché l’estrema somiglianza dei prodotti, unita alla modesta entità del prezzo, induce l’acquirente a basarsi sull’impressione generale immediata senza prestare attenzione ai dettagli e può quindi trarlo in errore sulla provenienza [inibitoria cautelare ex art. 700 c.p.c. chiesta da un’impresa produttrice di articoli ricordo per il turismo nei confronti di un’impresa individuale di commercio all’ingrosso di memorabilia di viaggio, per palline di Natale raffiguranti i monumenti di Roma vendute nella medesima scatola rossa].

Quando la descrizione e il sequestro sono chiesti ai sensi del solo art. 161 legge 633/1941, e non anche dell’art. 129 c.p.i., il giudice deve verificare se i prodotti siano tutelabili come opere dell’ingegno; trattandosi di decorazioni natalizie recanti disegni riprodotti in serie, la loro idoneità alla tutela autorale va valutata sotto il profilo non soltanto della creatività, ma anche del valore artistico richiesto dall’art. 2, n. 10, legge 633/1941 per le opere del disegno industriale, sicché il mero apporto creativo del produttore non è sufficiente per disporre la descrizione e il sequestro.

Nel procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. non sono previste preclusioni istruttorie, in coerenza con la ratio di deformalizzazione del rito, e il termine assegnato dal giudice per la costituzione in giudizio ha natura ordinatoria, perché è volto a garantire l’effettività del contraddittorio e il giudice non può imporre termini perentori non previsti dalla legge; è pertanto ammissibile la produzione documentale effettuata con la costituzione avvenuta oltre quel termine, tanto più quando il contraddittorio su di essa sia stato assicurato mediante il rinvio dell’udienza.

La capacità distintiva delle caratteristiche formali di un prodotto imitato non è esclusa dalla sola riproduzione di immagini di altri prodotti, di provenienza ignota, che raffigurano i medesimi soggetti con veste grafica diversa e senza le caratteristiche accessorie del prodotto imitato, in mancanza di prova che tali caratteristiche siano diffuse sul mercato.

La buona fede dell’imprenditore che si è rifornito dei prodotti imitati non rileva ai fini dell’inibitoria della concorrenza sleale e potrà essere valutata nell’eventuale giudizio di merito volto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2600 c.c.

In sede cautelare non ricorrono i presupposti per ordinare la pubblicazione del provvedimento che inibisce atti di concorrenza sleale, dovendo provvedersi al riguardo all’esito dell’eventuale giudizio di merito ai sensi dell’art. 2600 c.c.

La misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 614-bis c.p.c., accessoria al provvedimento principale e di natura rafforzativa, è volta a favorire l’attuazione spontanea dell’ordine del giudice, evitando o limitando la produzione del danno, e ad assicurare un serio ristoro di fronte al perdurare dell’inadempimento, e può accompagnare l’inibitoria cautelare degli atti di concorrenza sleale mediante la previsione di una somma per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione successivamente constatata.

Il concetto giuridico di creatività di cui all’art. 1 legge 633/1941 non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate dalla norma, sicché l’opera dell’ingegno riceve protezione quando in essa è riscontrabile un atto creativo, anche minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, e la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, risiedendo non nell’idea in sé ma nella forma della sua espressione.

Il valore artistico richiesto per la protezione dell’opera del disegno industriale non può essere escluso dalla serialità della produzione, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, e va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento delle qualità estetiche e artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato che trascenda quello legato alla sola funzionalità o la creazione da parte di un noto artista.

Presupposto indefettibile dell’illecito concorrenziale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra imprenditori, derivante dall’esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, data non dall’identità soggettiva degli acquirenti ma dall’insieme dei consumatori che avvertono il medesimo bisogno di mercato, da verificare anche in prospettiva potenziale, considerando se l’attività, nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare come esito di mercato fisiologico e prevedibile l’offerta dei medesimi prodotti o di prodotti affini e succedanei.

L’accertamento della confondibilità tra prodotti per imitazione servile richiede una valutazione in concreto, sintetica e complessiva degli elementi caratterizzanti, condotta dal punto di vista del consumatore e tenendo conto che, quanto minore è l’importanza merceologica del prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni immediate anziché da un’attenzione riflessiva; l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, purché la ripetizione non riguardi profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

L’ipotesi prevista dall’art. 2598, n. 3, c.c. costituisce una fattispecie autonoma, riferita a mezzi diversi da quelli tipizzati ai nn. 1 e 2, che richiede la prova in concreto dell’idoneità degli atti a pregiudicare il concorrente, sicché i fatti allegati come atti di imitazione servile, già sanzionati come concorrenza sleale confusoria, non possono fondare anche l’accertamento della concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale in mancanza di specifica allegazione e prova dei relativi presupposti.

Data Sentenza: 19/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Tommaso Martucci
Registro: RG 45909 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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