Chi chiede in via cautelare l’inibitoria della violazione di un patto di non concorrenza che ripartisce tra le parti mercati e clientela deve provare l’estensione dell’esclusiva pattuita, e il fumus non sussiste quando il documento di ripartizione prodotto, privo di sottoscrizioni, riservi il mercato conteso al ricorrente soltanto per alcuni giorni della settimana e non risulti provata la presenza del concorrente in quei giorni; la contestazione di appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. richiede allegazioni specifiche e non può fondarsi su deduzioni generiche.