L’avvenuta cessazione della commercializzazione del prodotto contraffattivo non fa di per sé venir meno il periculum in mora, perché il titolare del brevetto conserva interesse alla pronuncia, non esistendo, in assenza di uno specifico ordine inibitorio assistito da penale, un titolo giuridico che impedisca la ripresa della commercializzazione.
Per escludere il periculum non basta il decorso del tempo, occorrendo anche la tolleranza del danneggiato rispetto all’attività contraffattiva, che presuppone la consapevolezza dell’illecito in atto; non la integra il titolare che agisca pochi mesi dopo la ripresa della commercializzazione, già interrotta a seguito di un precedente provvedimento cautelare relativo ad altro prodotto dello stesso contraffattore.
Nella valutazione dell’altezza inventiva il tecnico del ramo non avrebbe cercato ispirazione in anteriorità relative a settori tecnici lontani da quello dell’invenzione, come la crimpatura di cavi o boccole rispetto alla crimpatura di valvole cardiache protesiche, né avrebbe apportato modifiche non banali per combinare tra loro anteriorità del medesimo settore.