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Tribunale di Bologna, 18 Settembre 2024

Pegno su quote sociali e diritto di voto

Tribunale di Bologna, 18 Settembre 2024
Pegno su quote sociali e diritto di voto

In tema di pegno su quote sociali, il diritto a chiedere la cancellazione del vincolo e la restituzione delle quote spetta esclusivamente al costituente del pegno, non anche al debitore garantito. Finché il pegno permane, il creditore pignoratizio conserva il diritto di voto inerente alle quote, salvo diversa convenzione ai sensi dell’art. 2352 c.c.; non è pertanto ammissibile una sospensione o scissione del diritto di voto dal diritto di pegno, se non nei limiti previsti dalla legge o da accordo espresso tra le parti.

Eventuali abusi nell’esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio possono dar luogo a responsabilità nei confronti del costituente, ma non giustificano la privazione del diritto di voto stesso.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 18/09/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D’Orazi
Registro: RG 3259 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/04/2026
Massima a cura di: Miriam Pavanato
Miriam Pavanato

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2020, già tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Padova.

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