La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme a quelli della incorporante, nel bilancio della società risultante dalla fusione; alcuni valori – tra i quali i reciproci debiti e crediti delle partecipanti alla fusione o le partecipazioni di una società nell’altra – non possono confluire nei bilanci di quest’ultima ma devono essere annullati. Se il valore della partecipazione annullata supera quello della porzione del patrimonio netto apportata dall’incorporata si ha un disavanzo di fusione. Il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento; secondo il principio contabile OIC 4, tuttavia, il valore non imputabile a specifici elementi può essere considerato avviamento solo ove possibile e deve altrimenti essere eliminato dall’attivo, con detrazione dalla riserva o iscrizione a costo nel conto economico, sicché l’iscrizione di un avviamento da disavanzo di fusione privo di sostanza economica può occultare la perdita del capitale.
Anche quando il disavanzo sia iscritto all’attivo, va ammortizzato secondo l’art. 2426 c.c., e un periodo superiore al quinquennio previsto nella disciplina anteriore al 2016 richiede una motivazione specifica, che non è data dalla generica affermazione di un’utilità economica di diciotto anni; l’omesso accantonamento a un fondo rischi dopo la notifica di un avviso di accertamento viola il principio di prudenza, e i finanziamenti dei soci non sono riserve di capitale in mancanza di destinazione a un aumento o di rinuncia alla restituzione. La redazione del bilancio è atto tipico degli amministratori, che ne rispondono verso la società e i creditori anche quando l’errore sia del professionista incaricato.
Accertata la perdita del capitale, gli amministratori sono tenuti a rilevare la causa di scioglimento e a limitare la gestione a soli atti conservativi; la stipula di operazioni non conservative (quali finanziamenti bancari o nuovi contratti) è fonte di responsabilità ex art. 2486 c.c. Il danno risarcibile non coincide con il capitale dei debiti contratti, ma con le sole componenti effettivamente pregiudizievoli (quali penali e interessi ultralegali), restando esclusi gli esborsi che costituiscano mera restituzione di anticipazioni e gli interessi nella misura legale, quali corrispettivo dell’utilità del denaro.
La scelta degli amministratori-soci di cedere le quote anziché l’azienda non cagiona di per sé un danno alla società, che conserva l’azienda nel proprio patrimonio, rilevando solo le conseguenze dell’omessa gestione conservativa. La transazione di un corresponsabile scioglie il vincolo di solidarietà e impone di detrarre dal debito residuo la sua quota ideale o, se maggiore, la somma pagata.
Quando il convenuto chiami in causa un terzo quale corresponsabile dell’evento dannoso, come il commercialista che aveva redatto i bilanci, la domanda risarcitoria dell’attore si estende al terzo anche in assenza di espressa dichiarazione solo se fondata sul medesimo rapporto sostanziale; ove il curatore abbia costantemente sostenuto che la responsabilità per i bilanci errati grava sugli amministratori, la sua posizione va intesa come univoca esclusione del terzo dai destinatari della domanda, e l’obbligazione del terzo sussiste soltanto in via di regresso verso i convenuti. Il professionista risponde verso gli amministratori per i bilanci errati redatti fino all’ultimo esercizio, dal quale decorre la prescrizione; l’art. 2236 c.c. copre le questioni di speciale difficoltà, come l’imputazione del disavanzo o la durata dell’ammortamento dell’avviamento, ma non l’omesso ammortamento del disavanzo residuo, e il regresso è limitato ai danni causati dagli atti che l’errore contabile abbia indotto a compiere, ripartiti con gli amministratori per la loro autonoma decisione.