La trasmissione all’assicuratore, in funzione della stipulazione di un’assicurazione della responsabilità civile di amministratori e sindaci, di un bilancio non veritiero, recante dati notevolmente migliori di quelli che sarebbero risultati dall’applicazione dei criteri legali di valutazione, integra una dichiarazione inesatta del contraente ai sensi dell’art. 1892 c.c., quando l’assicuratore, avendo contezza dei dati reali e del correlato rischio, non avrebbe prestato il consenso o lo avrebbe prestato a condizioni più onerose. Il dolo richiesto dall’art. 1892 c.c. non consiste nella specifica volontà di ingannare l’assicuratore, perché l’inganno si realizza ponendolo nell’impossibilità di valutare correttamente il rischio; la colpa grave sussiste comunque quando la divergenza dal vero dipende dalla consapevole adozione di criteri di valutazione difformi dalle prescrizioni del codice civile in tema di bilancio.
L’eccezione di annullabilità del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti ai sensi dell’art. 1892 c.c. è opponibile, a norma dell’art. 1891, comma 3, c.c., anche agli assicurati diversi dal contraente [amministratori e sindaci della società contraente], perché l’esatta determinazione della situazione garantita, necessaria per commisurare il rischio, attiene al contratto e alla consistenza del rischio assicurato. Restano inopponibili all’assicurato soltanto le eccezioni estranee al contratto e quelle personali al solo contraente.
Nell’assicurazione della responsabilità civile di amministratori e sindaci, la regola dell’art. 1892, ultimo comma, c.c., secondo cui il contratto resta valido per le persone alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza, non si applica quando le dichiarazioni inesatte o reticenti concernono indistintamente la posizione di tutti gli assicurati. L’art. 1894 c.c. si limita a estendere agli assicurati l’obbligo di informazione, senza aggiungere ai presupposti dell’art. 1892 c.c. la conoscenza delle inesattezze da parte dei singoli assicurati, sicché è irrilevante la mancata prova della loro consapevolezza.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni possono essere valutate al costo storico soltanto se tale valore non risulti intaccato da perdite durevoli, e la loro iscrizione per un valore superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa. Il carattere duraturo e strategico dell’investimento rileva ai fini della classificazione della posta tra le immobilizzazioni e non giustifica di per sé l’adozione del criterio del costo storico.
L’amministratore convenuto con l’azione di responsabilità [promossa dal curatore fallimentare] che chiami in causa altri amministratori e sindaci al solo fine di estendere nei loro confronti la condanna in favore dell’attore, senza proporre domanda di manleva o di regresso, è privo di legittimazione ai sensi dell’art. 81 c.p.c., perché non ricorre alcuna ipotesi di sostituzione processuale prevista dalla legge; né opera l’estensione automatica della domanda dell’attore quando la chiamata non sia fondata sull’affermato difetto di legittimazione passiva del convenuto o sull’esclusiva responsabilità dei terzi chiamati. Anche una domanda di accertamento dei presupposti per il futuro esercizio del regresso richiede che il chiamante specifichi, per ciascun chiamato, le condotte addebitate in violazione dei doveri di legge e di contratto e il loro rilievo causale nella determinazione del danno.
Nell’assicurazione della responsabilità civile on claims made basis l’evento dedotto in rischio è costituito dalla richiesta di risarcimento, sicché la polizza non opera per le richieste pervenute in un periodo non coperto dall’assicurazione.
L’appello soddisfa i requisiti di ammissibilità dell’art. 342 c.p.c. quando i motivi sono sorretti da una critica argomentata dei capi della decisione dei quali si chiede la riforma, senza che occorrano forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione.