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Corte d'appello di Ancona, 4 Marzo 2024, n. 381/2024

Autonoma determinazione del creditore e interruzione del nesso causale nell’azione ex art. 2395 c.c.

Corte d'appello di Ancona, 4 Marzo 2024, n. 381/2024
Autonoma determinazione del creditore e interruzione del nesso causale nell’azione ex art. 2395 c.c.

Nell’azione risarcitoria del creditore sociale verso gli amministratori [e il consulente della società debitrice] per il danno da mancata riscossione del credito, il nesso causale tra le condotte decettive allegate e il danno è interrotto quando il ritardo nell’agire per il recupero è frutto di un’autonoma determinazione del creditore, consapevole della grave crisi della società debitrice e quindi del rischio di insolvenza. Una perizia di parte, per il suo basso coefficiente di persuasività, è inidonea a giustificare l’inerzia del creditore e dovrebbe indurlo a un atteggiamento di maggiore prudenza.

L’azione individuale con cui il creditore sociale fa valere un danno direttamente subito nel proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 2395 c.c. ovvero degli artt. 2043 e 2476, sesto comma (ora settimo comma), c.c., resta estranea al novero delle azioni riservate in via esclusiva alla curatela fallimentare.

L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ai sensi dell’art. 2395 c.c.; tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori, del danno e del nesso causale, come si desume dall’avverbio «direttamente», che esclude la sufficienza dell’inadempimento e della cattiva amministrazione del patrimonio sociale.

Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto sono poste a carico dell’attore soccombente quando la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi dell’attore, risultate infondate, anche se questi non abbia proposto domande nei confronti del terzo, perché la domanda dell’attore è causa della costituzione del convenuto e della successiva chiamata. Il nesso causale è interrotto, e le spese restano a carico del chiamante, solo quando la chiamata sia palesemente arbitraria o temeraria.

Data Sentenza: 04/03/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Annalisa Gianfelice
Registro: RG 716 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Mariavittoria Garofalo
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