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Corte d'appello di Ancona, 14 Marzo 2024, n. 442/2024

Responsabilità dei sindaci per omessa denuncia all’autorità di vigilanza e tardivo ricorso al Tribunale

Corte d'appello di Ancona, 14 Marzo 2024, n. 442/2024
Responsabilità dei sindaci per omessa denuncia all’autorità di vigilanza e tardivo ricorso al Tribunale

Rispondono del danno i sindaci [di un intermediario finanziario] che, pur pienamente consapevoli di un investimento dell’amministratore avente carattere distrattivo e della sua rischiosità a fronte dell’incapacità patrimoniale della società, omettano di denunciare le gravi irregolarità alla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 52 e 110 TUB e propongano il ricorso ex art. 2409 c.c. con notevole ritardo rispetto alla conoscenza o conoscibilità del carattere pregiudizievole dell’operazione. L’inerzia nella denuncia e il ritardo nel ricorso al Tribunale pregiudicano infatti la possibilità di intervenire, anche in via cautelare, per escludere o limitare i danni, tenuto conto dei poteri autoritativi riconosciuti ai commissari nominati dalla Banca d’Italia.

La piena consapevolezza, da parte dei sindaci, dell’operazione pregiudizievole e della sua rischiosità rende irrilevanti, ai fini dell’esclusione della loro responsabilità, il successivo sequestro della documentazione contabile e la mancata segnalazione dell’irregolarità da parte di autorità che abbiano svolto accertamenti di diversa natura.

Assume carattere obiettivamente distrattivo, secondo una valutazione da compiere necessariamente ex ante, la decisione dell’amministratore [di un intermediario finanziario] di investire l’intera liquidità sociale, già destinata a soddisfare le richieste di escussione delle garanzie prestate, in obbligazioni subordinate emesse da una società di recente costituzione e con capitale sociale limitato, in mancanza di qualsivoglia valutazione preventiva sul merito e sulla sicurezza dell’investimento.

Il caricamento nel software di gestione del processo civile telematico del provvedimento di designazione del collegio è un adempimento di carattere amministrativo, che in quanto tale non incide sulla validità della sentenza. È pertanto infondata l’eccezione di nullità della sentenza fondata sulla designazione del collegio in data successiva alla camera di consiglio, quando non sia stata contestata, con querela di falso, l’attestazione che la decisione è stata assunta dal collegio indicato in epigrafe nella data riportata. L’eventuale violazione delle tabelle organizzative sulla formazione dei collegi integra una mera irregolarità, che non incide sulla validità della decisione.

È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di appello con cui si censuri una violazione processuale che non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. Convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivo di impugnazione, l’impugnante deve indicare specificamente, a pena d’inammissibilità, quale pregiudizio l’invocato vizio processuale abbia arrecato alle proprie attività difensive.

Il dovere di controllo posto a carico dei sindaci eccede la mera verifica formale e si estende a tutta l’attività sociale, in funzione di tutela dell’interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali. Compito essenziale del collegio sindacale è verificare, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c., il rispetto dei principi di corretta amministrazione, controllando in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. Il controllo di legalità affidato ai sindaci investe quindi il contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori, allo scopo di verificare che le scelte discrezionali restino entro i limiti della buona amministrazione.

Data Sentenza: 14/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro: RG 689 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Clara De Chirico
Clara De Chirico

Cotutelle PhD (Macerata/Ottawa), LLM (Trento)

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