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Corte d'appello di Napoli, 25 Marzo 2024, n. 1317/2024

Prescrizione dell’azione di responsabilità contro l’amministratore e termine più lungo previsto per il reato

Corte d'appello di Napoli, 25 Marzo 2024, n. 1317/2024
Prescrizione dell’azione di responsabilità contro l’amministratore e termine più lungo previsto per il reato

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore [di società fallita], il più lungo termine di prescrizione previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c. si applica soltanto se risulta integrata la fattispecie tipica di ciascun reato, e decorre dal compimento delle specifiche condotte. La prescrizione più lunga prevista per la bancarotta fraudolenta per distrazione non si estende quindi, in ragione della maggiore gravità di tale reato, agli altri fatti di mala gestio, quali i pagamenti preferenziali, che restano soggetti al termine di prescrizione loro proprio.

L’azione risarcitoria per l’illegittima prosecuzione dell’attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento è soggetta alla prescrizione quinquennale quando la condotta, non accompagnata da falsificazione delle scritture contabili, sia riconducibile al più alla bancarotta semplice ai sensi degli artt. 217, comma 1, n. 4, e 224 l. fall., per la quale non opera il più lungo termine dell’art. 2947, comma 3, c.c.

La qualificazione dell’eccezione di prescrizione, diversa da quella presuntiva, spetta al giudice di merito una volta che l’eccezione sia stata sollevata con riferimento ai medesimi fatti e con eguale decorrenza del termine. È pertanto ammissibile in appello la deduzione del termine di prescrizione proprio del reato ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c. quando in primo grado il convenuto abbia eccepito la prescrizione ai sensi dell’art. 2949 c.c. con riferimento agli stessi fatti e alla stessa decorrenza.

Non è addebitabile all’amministratore, a titolo di danno da distrazione, il valore di beni iscritti tra le immobilizzazioni sociali che appartengono a terzi [come l’affittante dell’azienda] e che sono stati restituiti al proprietario in esecuzione del provvedimento del giudice delegato di accoglimento della domanda di rivendica. Neppure sono addebitabili i costi di manutenzione dei cespiti detenuti in affitto d’azienda, perché, se ordinari, non incrementano il patrimonio sociale e, se straordinari, accrescono il valore dei beni da restituire, generando semmai un credito verso l’affittante recuperabile dalla curatela.

Integra bancarotta fraudolenta patrimoniale la mancata riscossione di crediti sociali, perché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle ragioni di credito che concorrono alla formazione dell’attivo. L’amministratore che non dia prova dell’irrecuperabilità dei crediti e delle ragioni della mancata riscossione risponde del loro valore, al netto delle somme recuperate dalla procedura.

Sussiste la bancarotta per distrazione ogni qualvolta l’amministratore non adempia l’obbligo di fornire concreti elementi indicativi della sorte dei beni e delle attività sociali risultanti dal bilancio e non rinvenuti dal curatore in sede di inventario.

Data Sentenza: 25/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Molfino
Relatore: Giuseppa D'Inverno
Registro: RG 424 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Marco Deiana
Marco Deiana

Professionista specializzato in corporate governance e diritto societario con esperienza nei settori bancario e pubblico. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari con tesi sulla causa dei contratti derivati, ha conseguito un Master di II livello in Diritto Penale d’Impresa presso la LUISS Guido Carli con tesi sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi nella governance bancaria. Ha inoltre completato un Master in Communication Skills presso la Bologna Business School e svolto attività di ricerca in Diritto privato comparato e dei mercati finanziari presso la Universidad Internacional de Andalucía.

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