I poteri degli amministratori di società si determinano con riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, qualunque ne siano la rilevanza economica e la natura giuridica e anche se eccedono i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, perché la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile per i beni degli incapaci (artt. 320, 374 e 394 c.c.) è diversa da quella rilevante in materia societaria. Salve le limitazioni specificamente previste dallo statuto, rientrano pertanto nella competenza dell’amministratore tutti gli atti inerenti alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri gli atti di disposizione o di alienazione suscettibili di modificare la struttura dell’ente e perciò esorbitanti dall’oggetto sociale e con esso contrastanti.
Le compravendite immobiliari stipulate dall’amministratore [di società il cui oggetto sociale comprende la costruzione e la vendita di case e terreni] sono atti di ordinaria amministrazione, in quanto direttamente strumentali all’oggetto sociale.
Il giudice che dichiari improcedibile l’azione di responsabilità contro l’amministratore [di s.r.l.], devolvendone la cognizione all’arbitro previsto dalla clausola compromissoria statutaria, può esaminare le questioni di merito comuni al solo fine di decidere le domande proposte nei confronti degli altri convenuti [terzi acquirenti che non abbiano sollevato l’eccezione di compromesso].
L’atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorrano particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che lo distingue dalle impugnazioni a critica vincolata.