La clausola che obbliga il socio di minoranza, entrato nella compagine sociale [di una s.r.l. partecipante di una banca] a condizioni vantaggiose in quanto dipendente o amministratore [della banca o di una società del gruppo], a cedere la propria quota agli altri soci al venir meno di tale rapporto è compatibile con l’art. 2473-bis c.c., perché la cessazione dell’attività lavorativa dalla quale dipende la partecipazione integra di per sé una giusta causa di esclusione che lo statuto può lecitamente prevedere. La clausola statutaria va valutata unitamente al piano di incentivazione che ha consentito l’ingresso del dipendente nella società.
La cessazione del rapporto di lavoro, quale presupposto dell’obbligo di cessione della quota, opera in senso meramente oggettivo, a prescindere dalla sua imputabilità al dipendente o al datore di lavoro; sono pertanto irrilevanti le vicende relative a dimissioni e licenziamenti. La successiva reintegrazione nel posto di lavoro, conseguente all’accertamento giudiziale della nullità del licenziamento, non incide sull’obbligo di cessione previsto dal piano di incentivazione, che è distinto dal rapporto di lavoro.
Esula dalla disciplina dell’art. 1355 c.c. la clausola che esclude l’obbligo di cessione della quota qualora l’organo di una società diversa da quella partecipata attesti il proprio assenso alla permanenza dell’ex dipendente nella compagine sociale, perché tale società è terza rispetto alle parti del rapporto obbligatorio. L’obbligo di cessione sorge per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, mentre la mancata attestazione di assenso costituisce un elemento accessorio con effetto impeditivo, sicché il sorgere dell’obbligo è sottratto al mero arbitrio di una delle parti.
È legittima l’esenzione del socio di maggioranza dall’obbligo di retrocessione della quota alla cessazione del rapporto di lavoro, avuto riguardo alla diversa posizione che il socio titolare del controllo riveste nella società rispetto ai soci di minoranza dipendenti, la cui partecipazione è finalizzata alla loro fidelizzazione. La finalità di incentivare e fidelizzare dipendenti e amministratori perseguita dal piano di incentivazione è meritevole di tutela.
L’obbligo del dipendente o dell’amministratore di ritrasferire la partecipazione alla cessazione del rapporto con la banca è compatibile con le disposizioni di vigilanza sulle politiche di remunerazione, che ammettono, in presenza di motivate e documentate ragioni, remunerazioni legate alla permanenza del personale per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento.
La disciplina delle azioni riscattabili prevista dall’art. 2437-sexies c.c. ha a oggetto azioni o categorie di azioni e non si applica in via analogica alle quote di società a responsabilità limitata, in considerazione della diversità tra i tipi societari e del fatto che il legislatore, quando ha inteso estendere alle quote un regime analogo a quello delle azioni, lo ha fatto espressamente.
La clausola che attribuisce agli altri soci il diritto di acquistare la quota, obbligando sin d’ora irrevocabilmente il titolare a cederla e rinviando il trasferimento alla stipula di un successivo atto notarile, configura un’opzione di contratto preliminare di compravendita. Il suo esercizio fa sorgere l’obbligo di cedere la quota senza determinare automaticamente il trasferimento della partecipazione, che si realizza soltanto con la stipula del contratto definitivo; la data dell’esercizio dell’opzione non può quindi essere assunta come termine iniziale del danno da mancata percezione dei dividendi.
Il socio obbligato alla cessione difetta di un interesse giuridicamente rilevante a far valere il mancato rispetto della procedura di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro prevista dal piano di incentivazione, che ha la funzione di consentire alla società di informarne gli altri soci titolari del diritto di opzione e di cui egli è destinatario soltanto per conoscenza.