Affinché un accordo possa qualificarsi come transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c. occorre che esso abbia ad oggetto una res dubia, cioè un rapporto giuridico avente, almeno nell’opinione delle parti, carattere di incertezza, e che i contraenti, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, si facciano reciproche concessioni. La natura transattiva, e il conseguente effetto estintivo dell’intero debito pregresso, non può ritenersi provata per l’accordo [tra società cooperativa e socio conferente] che si limiti a regolare il pagamento scaglionato di una determinata somma, quando l’accordo non si qualifichi come transazione, non quantifichi in quella somma la totalità del debito maturato, non indichi l’importo originario che ne risulterebbe ridotto né la concessione fatta dalla controparte.
Non incorre in omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., il giudice che, senza statuire espressamente sulla domanda di accertamento del credito proposta dall’attore, esamini i rapporti di dare e avere tra le parti in sede di decisione della domanda riconvenzionale e accerti la sussistenza del credito del convenuto, perché in tal modo respinge implicitamente ma chiaramente la domanda principale.