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Tribunale di Bologna, 12 Settembre 2019

Postergazione del finanziamento del socio

Tribunale di Bologna, 12 Settembre 2019
Postergazione del finanziamento del socio

L’eccezione di postergazione del finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. non è ammissibile se non supportata da adeguate allegazioni e/o da riscontri probatori, risultando insufficiente il generico richiamo alle difficoltà finanziarie in cui versa la società.

Al contrario, ai fini dell’applicazione della disciplina della postergazione, debbono ricorrere i presupposti oggettivi, alternativi tra loro, contemplati dall’art. 2467 c.2 c.c., e cioè che il prestito sia stato effettuato in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 12/09/2019
Registro: RG 428 / 2017
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Data: 19/07/2022
Massima a cura di: ‪Leonardo Molinaro
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