La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. può essere eccepita anche nei confronti del socio che in epoca successiva al versamento delle somme oggetto di finanziamento abbia perso la qualità di socio. I presupposti di postergazione ex art. 2467 sono individuati dalla norma nell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, in situazioni cioè di rischio di “insolvenza” che possono manifestarsi sia in fase di start up se la società è sottocapitalizzata (proprio perché i soci hanno preferito finanziarla anziché conferire capitale di rischio), e quindi vi è il pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori, sia in seguito, quando a fronte di perdite i soci, anziché conferire capitale come sarebbe ragionevole, effettuino finanziamenti aumentando l’indebitamento.