Al fine di provare la sussistenza concreta del periculum in mora necessario alla concessione della sospensione cautelare della delibera assembleare impugnata, il socio che agisce è tenuto a indicare quali siano gli effetti, a sé concretamente pregiudizievoli, della delibera assunta, così da consentire al giudicante, ai fini del bilanciamento di cui all’art. 2378 IV co. cc, la comparazione tra l’interesse del ricorrente alla caducazione della delibera impugnata e l’interesse sociale alla conservazione delle stesse.