La violazione del patto di prelazione dà luogo a rimedi di natura esclusivamente risarcitoria (eventualmente anche a carico del terzo acquirente, laddove se ne dimostri il concorso nell’inadempimento del concedente) e non a rimedi di natura reale.
Lo stesso principio vale in materia di opzione, ove l’opzionario, infatti, risulta titolare di un diritto potestativo (rispetto al quale il concedente si trova in posizione di soggezione) al quale si collegano obblighi “collaterali” incombenti sul concedente. Quest’ultimo, invero, è senza dubbio tenuto a non ledere il diritto dell’opzionario alla conclusione del contratto (come accade appunto nel caso di alienazione della cosa a terzi o di distruzione del bene), ma anche in questo caso il rimedio alla violazione di quegli obblighi nascenti dal contratto di opzione trova tutela meramente risarcitoria.
Invero, in ambito di preliminare unilaterale, dall’inadempimento dell’obbligazione così assunta deriverebbe l’esperibilità, da parte della controparte contrattuale, del rimedio dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (avvalendosi, se del caso, degli effetti c.d. prenotativi derivanti dalla trascrizione del preliminare) o, in alternativa, del rimedio risolutorio con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
In ciascuna di queste qualificazioni, il sequestro richiesto non può garantire al ricorrente un’utilità che non otterrebbe neppure dal giudizio di merito, e il presupposto della prelazione su un ramo d’azienda non è integrato dalla cessione delle quote della società che ne è titolare, che potrebbe semmai violare l’obbligo di non compiere operazioni volte a rendere inefficace il diritto. Il sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. a garanzia del credito risarcitorio richiede un pericolo reale e obiettivo di insufficienza o dispersione del patrimonio del debitore, da intendersi in senso dinamico come diminuzione sopravvenuta della garanzia per atti del debitore o fatti di terzi, e va escluso quando manchi ogni allegazione in tal senso e la stessa ricorrente riconosca che la resistente è titolare di beni di valore ampiamente superiore alla pretesa; in applicazione del principio della ragione più liquida, il rigetto nel merito può precedere l’esame dell’eccezione di incompetenza.