La cessione di quote di società ha per oggetto immediato la partecipazione sociale e solo mediato la quota del patrimonio che essa rappresenta, sicché le carenze o i vizi sopravvenuti possono giustificare il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il definitivo solo se il promittente cedente abbia prestato specifiche garanzie. Un evento straordinario come la pandemia non rende inesigibile la stipula del definitivo, né integra l’impossibilità sopravvenuta prevista dall’art. 1463 c.c., salvo la prova specifica che per tale fatto la società versasse in una situazione tale da inibire le proiezioni future formulabili al momento dell’accordo, e non soltanto in una contingente contrazione del fatturato.
Il progetto imprenditoriale che il promissario acquirente intendeva realizzare attraverso la società non entra nella causa concreta del contratto, e non può fondarne lo scioglimento, quando non sia stato esplicitato alla controparte ma sia rimasto confinato nella sua sfera interna.
La parte non inadempiente che, dopo aver chiesto l’accertamento della legittimità del recesso con ritenzione della caparra confirmatoria, domandi la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla caparra, chiedendo di dichiararne legittima la ritenzione, non muta la domanda, che resta una domanda di accertamento dell’avvenuto recesso.