L’art. 2320, terzo comma, c.c. impone all’accomandatario soltanto di comunicare annualmente ai soci accomandanti il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, e non di sottoporli alla loro approvazione, espressione che il legislatore utilizza invece nell’art. 2321 c.c.; l’accomandante che non condivida il rendiconto ricevuto può impedirne il consolidamento soltanto impugnandolo, sicché il rifiuto dell’accomandatario di sottoporgli il bilancio per l’approvazione non integra una condotta rilevante ai fini della revoca della facoltà di amministrare.
Quando il fascicolo di parte ritirato nel corso del giudizio non risulti ridepositato, né la cancelleria né il giudice hanno l’onere di ricercarlo o di rimettere la causa in istruttoria per consentirne la ricostruzione, e la causa va decisa sulla base degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti.