Nella s.a.s. l’accomandante non ha diritto di concorrere con un’espressa manifestazione di volontà all’approvazione del bilancio o del rendiconto: l’art. 2320, comma 3, c.c. gli attribuisce il diritto di riceverne comunicazione e di controllarne l’esattezza, e la mancata impugnazione del bilancio comunicato ne determina l’approvazione tacita e il consolidamento dell’esercizio. Non integra pertanto giusta causa di revoca dell’accomandatario ai sensi degli artt. 2259 e 2315 c.c. il suo rifiuto di sottoporre i bilanci all’approvazione dell’accomandante, e resta irrilevante la dichiarazione di quest’ultima di non equiparare la comunicazione all’approvazione, perché l’unico strumento per impedire il consolidamento è l’impugnazione [nella specie, giudizio di rinvio dopo Cass. n. 23646/2022].
Il giudice del rinvio investito anche delle spese del giudizio di legittimità può rinnovarne l’intera regolamentazione secondo l’esito complessivo della lite.