Ai fini della concessione del sequestro giudiziario si ha controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche quando sia proposta o debba proporsi un’azione personale che, se accolta, importi condanna alla restituzione del bene, come quella volta a ottenere l’adempimento dell’obbligo fiduciario di trasferire partecipazioni sociali. La quota di partecipazione, oggetto unitario di diritti equiparato ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, è assoggettabile a sequestro giudiziario quando se ne discuta la titolarità ovvero la legittimazione all’esercizio dei diritti e poteri a essa inerenti.
Per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, il pericolo concreto e attuale di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità, sia pure astratta ma verosimile, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso; resta invece irrilevante la capacità di gestione del bene da parte di chi lo possiede, sicché le censure sulla gestione della società partecipata non integrano di per sé il periculum, in difetto di elementi idonei a dimostrare un grave pregiudizio al valore delle partecipazioni.
Non integra il periculum del sequestro giudiziario delle partecipazioni la prospettazione che il loro unico titolare miri a trattenere la società per sé e a gestirla in mala fede o con colpa grave, perché egli stesso sarebbe l’unico soggetto a subirne le conseguenze patrimoniali.