Il diritto di consultazione del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, secondo comma, c.c. non può essere pregiudicato dalla mole dei documenti da esaminare o dalla mera prospettazione generica di temporanee indisponibilità dell’amministratore o del commercialista della società; né rileva che il socio abbia libero accesso ai locali della società o ne abbia episodicamente prelevato documenti non individuati, quando la società non abbia consentito l’esame né indicato le modalità da seguire o i luoghi, eventualmente diversi dalla sede sociale, ove la documentazione sia consultabile.
La mancata consultazione dei libri sociali e dei documenti rinvenibili presso la sede comporta il pericolo di un pregiudizio sempre attuale e continuativo al diritto di controllo del socio, che si connota in termini di irreparabilità, perché dalla sua frustrazione deriva la lesione di un diritto consustanziale allo status di socio, che si riverbera nelle modalità di partecipazione del socio alla vita interna della società e nella facoltà di reazione contro eventuali comportamenti illegittimi degli amministratori e, qualora il ricorso sia presentato da un socio di minoranza, dei soci di maggioranza.
Il giudice non può ordinare l’accesso alla documentazione che il legale rappresentante della società dichiari espressamente essere inesistente, impregiudicata ogni conseguenza dell’eventuale inadempimento dell’organo gestorio ai doveri propri dell’incarico, e può regolare le modalità esecutive dell’accesso, stabilendone il luogo, la frequenza e la durata.