Nel sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità della curatela ai sensi dell’art. 255 CCII, gli amministratori, di diritto e di fatto, violano il generale obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale quando utilizzino la società come strumento per deviare risorse e ne dispongano la spoliazione in favore proprio o di altre società a essi riferibili. Nel novero delle operazioni dannose rientrano le distrazioni del patrimonio sociale, intendendosi per tali tutte le azioni, in qualsiasi modo realizzate, che non perseguono altro fine se non quello di sottrarre beni e risorse finanziarie alla società, destinandoli al soddisfacimento di interessi a essa estranei e anzi contrari al suo scopo.
Il credito risarcitorio a tutela del quale è autorizzato il sequestro può essere commisurato alle sanzioni e agli interessi conseguenti all’integrale inadempimento dei debiti fiscali e previdenziali generati dall’esercizio della società e ammessi al passivo, anche quando le condotte distrattive, pur produttive di danno, non trovino ancora inserzione nello stato passivo della procedura.
Il periculum in mora ricorre sotto il profilo soggettivo quando la condotta gestoria palesemente violativa degli obblighi degli amministratori riveli l’intenzione di svuotare o depauperare il patrimonio sociale, e sotto il profilo oggettivo quando gli amministratori, non titolari di beni immobili, possano cedere le partecipazioni o gli altri beni a essi riferibili, pregiudicando la possibilità di soddisfacimento dei creditori.