Qualora i fatti addebitati all’amministratore nell’azione sociale di responsabilità integrino anche un reato, al diritto al risarcimento si applica, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., il più lungo termine di prescrizione del reato, determinato in base alla pena prevista per l’imputazione formulata e decorrente dalla cessazione dell’amministratore dalla carica ai sensi dell’art. 2393, comma 4, c.c.; gli istituti della sospensione e dell’interruzione della prescrizione propri del reato si applicano tuttavia soltanto quando l’azione civile sia esercitata e conclusa in sede penale, e non quando l’azione risarcitoria sia svolta in sede civile, anche se preceduta dalla costituzione di parte civile, essendo ontologicamente diversi l’illecito civile e quello penale. Ne consegue che il decreto di citazione a giudizio emesso nel processo penale contro l’amministratore non interrompe la prescrizione dell’azione civile di responsabilità, in mancanza della prova della costituzione di parte civile della società, e che in ogni caso l’interruzione della prescrizione del reato non potrebbe comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere.
Non ha efficacia interruttiva della prescrizione dell’azione di responsabilità della società contro l’amministratore la conciliazione intervenuta in un diverso giudizio nel quale era stato l’amministratore a chiamare in manleva la società.