Gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all’azione richiede il possesso della qualità di imprenditore.
Le fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. possono configurarsi anche quando l’atto di concorrenza sia posto in essere da soggetto che, pur non essendo imprenditore, si trovi con l’imprenditore avvantaggiato in una relazione tale da far ritenere che l’attività compiuta sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per interposta persona ex art. 2598 c.c., non si richiede un vero e proprio pactum sceleris tra l’imprenditore concorrente e il terzo, ma è necessaria (e sufficiente) una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non essendo sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest’ultimo all’interesse dell’imprenditore.