Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell’accertamento dello stato di scioglimento e dell’apertura della liquidazione della società allorché tale esito sia percorribile in via autonoma dal socio (ricorrente) titolare di una quota qualificata del capitale sociale tale da attribuirgli la facoltà di convocare direttamente l’assemblea, acclarare la causa di scioglimento ex art. 2485, comma 2, c.c., e nominare il liquidatore, dotato di tutti i poteri di legge.
Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale in caso di inesperienza dell’unico socio superstite a gestire la società, circostanza che non integra certamente l’impossibilità giuridica o materiale ma comunque, oggettiva, assoluta e definitiva di perseguire l’oggetto sociale.
Non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. che prevede lo scioglimento delle società a responsabilità limitata nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea allorché l’organo assembleare non risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.
In caso di società a responsabilità limitata partecipata da due soci, il decesso di uno dei due soci senza che ne sia stata accettata l’eredità da parte di alcuno, non è ostativo alla convocazione dell’assemblea da parte dell’altro socio superstite detentore di una partecipazione qualificata a tale titolo, potendo egli chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. al quale comunicare la convocazione dell’assemblea dei soci.