Il diritto sul marchio di fatto si acquista con l’uso, il quale però deve essere qualificato dalla notorietà, cioè dalla diffusa percezione presso il pubblico della natura distintiva del segno. Il diritto all’uso esclusivo del segno, infatti, nasce non dal mero “uso”, bensì dalla “notorietà”, intesa quale conoscenza reale da parte del pubblico dei consumatori interessati, e dalla diffusione “in una parte sostanziale del territorio dello Stato”; viceversa, una notorietà meramente locale non elide la novità e consente unicamente la prosecuzione della utilizzazione con le medesime modalità.
In caso di notorietà non meramente locale, il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato dal terzo, venendo a mancare, in tale caso, il requisito della novità, con la conseguenza che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.
Il periculum in mora non può mai essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma presuppone, al contrario, il positivo riscontro degli elementi atti ad integrare un pregiudizio irreparabile che, nei rapporti tra imprenditori, va ravvisato nella irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela nonché nell’impossibilità od enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso.