[Nell’azione di responsabilità promossa dalla società contro il revisore contabile per l’omesso rilievo dell’adozione di criteri di valutazione che hanno condotto a una rappresentazione non veritiera dei risultati di esercizio] la perdita formatasi negli esercizi precedenti ed emersa successivamente costituisce un danno incongruo rispetto all’addebito, perché la sua tardiva emersione non rappresenta di per sé un pregiudizio per il patrimonio sociale. Il danno derivante dalla tardiva emersione della perdita può essere configurato soltanto come conseguenza della prosecuzione indebita dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento, con aggravamento della situazione patrimoniale, e deve essere specificamente allegato; il mancato rilievo degli errori di redazione dei bilanci è inoltre privo di efficacia causale rispetto alle perdite prodotte dalla mala gestio degli amministratori, alla cui produzione è indifferente la correttezza della rappresentazione contabile dei fatti gestori.
Il maggiore indebitamento della società verso le banche, corrispondente ai finanziamenti effettivamente ricevuti, è estraneo al depauperamento del patrimonio sociale risarcibile alla società ed è apprezzabile tutt’al più come danno ai singoli creditori indotti a fare credito all’ente dall’erronea rappresentazione della sua situazione patrimoniale nei bilanci. Le rinunce a crediti verso società controllate e le ricapitalizzazioni di queste sono configurabili, in astratto, come conseguenze dirette della mala gestio dell’organo gestorio, e l’omesso rilievo dell’erroneità dei criteri di redazione dei bilanci è privo di efficacia causale rispetto ad esse.
Il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare previsto dall’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sicché la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata. Il giudice può quindi rigettare la domanda risarcitoria, senza esaminare previamente le eccezioni sull’inadempimento, quando la prospettazione del danno svolta dall’attore risulta incongrua rispetto agli addebiti rivolti al convenuto, formulata del tutto genericamente o illustrata per la prima volta, e quindi tardivamente, nella comparsa conclusionale.
La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, prevista dall’art. 2407, 2° comma, c.c., ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi quanto nei rapporti tra i sindaci, sicché l’azione per farla valere può essere intrapresa contro uno solo o alcuni dei coobbligati, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. È pertanto ammissibile la domanda risarcitoria proposta contro il solo revisore contabile per addebiti relativi a condotte, come la redazione dei bilanci, riferibili in primo luogo agli amministratori non evocati in giudizio.
Nella società in house la ricorrenza del c.d. controllo analogo è insufficiente, di per sé, a escludere in via generale e astratta la rilevanza dell’organizzazione interna dell’ente secondo le regole civilistiche e, conseguentemente, la rilevanza risarcitoria della violazione, da parte dei soggetti che ricoprono le diverse funzioni interne, dei doveri connessi ai loro incarichi. È quindi infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal revisore contabile sul presupposto del controllo analogo esercitato sulla società dal socio unico ente territoriale.
La sospensione necessaria del processo, ove non imposta da specifiche disposizioni di legge, presuppone oltre all’indispensabilità logica dell’antecedente pregiudiziale anche la sua indispensabilità giuridica, nel senso che l’antecedente logico deve essere postulato con efficacia di giudicato per evitare un possibile conflitto tra giudicati. L’art. 295 c.p.c. si applica quindi soltanto quando in altro giudizio deve essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, requisito insussistente quando pendono separate azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci e revisore della medesima società, che non sono litisconsorti necessari.