Ricerca Sentenze
Corte d'appello di Roma, 3 Febbraio 2026, n. 922/2026

Prova dell’inclusione del credito nella cessione in blocco e nullità parziale della fideiussione omnibus

Corte d'appello di Roma, 3 Febbraio 2026, n. 922/2026
Prova dell’inclusione del credito nella cessione in blocco e nullità parziale della fideiussione omnibus

Il cessionario in blocco dei crediti di una banca che interviene nel giudizio d’appello affermandosi successore della cedente deve provare, a fronte della specifica contestazione della controparte, che tra i crediti ceduti è compreso quello oggetto della controversia, e a tal fine non è sufficiente l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che individui i crediti mediante un arco temporale molto ampio e il rinvio a un sito internet nel quale le posizioni sono identificate soltanto con il codice anagrafico del debitore, in mancanza di documenti che consentano di collegare tale codice al rapporto controverso [società di cartolarizzazione intervenuta nel giudizio d’appello promosso dai garanti per la dichiarazione di nullità di una fideiussione omnibus del 2005 conforme allo schema ABI, rilasciata a garanzia delle obbligazioni di una s.r.l. verso una banca rimasta contumace].

Il garante che chiede la condanna della banca alla cancellazione delle segnalazioni nella centrale dei rischi, quale conseguenza della nullità delle clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI, deve allegare e provare che la segnalazione è stata effettuata e che essa deriva dall’applicazione, da parte della banca, delle clausole nulle.

L’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione decisa, composti dalle Sezioni Unite soltanto dopo la notificazione dell’atto di appello, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi tra garanti e banca in caso di accoglimento parziale dell’impugnazione.

La fideiussione omnibus stipulata nel periodo considerato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 e conforme al modello ABI sanzionato è affetta da nullità parziale, limitata alle clausole di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, perché il contratto a valle che riproduce anche solo in parte il contenuto dell’intesa anticoncorrenziale ne costituisce lo strumento di attuazione, con conseguente applicazione delle disposizioni di legge derogate da tali clausole.

L’estensione all’intera fideiussione della nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI costituisce un’eccezione che deve essere provata dalla parte interessata, perché il garante legato al debitore principale avrebbe di regola prestato la garanzia anche senza tali clausole e la banca ha comunque interesse al mantenimento della garanzia.

Data Sentenza: 03/02/2026
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Marina Tucci
Registro: RG 3661 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo