Sono indici della natura di finanziamento (e non di versamento in conto capitale), il nomen iuris usato dalle parti, le indicazioni che si ricavano dal bilancio, la previsione di interessi e la destinazione delle somme ottenute a uno scopo preciso e temporaneo.
Le condizioni per la postergazione dei finanziamenti devono essere valutate al momento di concessione del finanziamento stesso, e non al momento del rimborso.