Nella quantificazione del danno derivante dalla prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale, l’art. 2486 c.c. prevede quale criterio principale la differenza tra i patrimoni netti, che confronta la situazione patrimoniale alla data della perdita del capitale con quella risultante alla data dell’apertura della procedura concorsuale, al netto degli oneri che sarebbero comunque maturati in caso di immediata messa in liquidazione e delle conseguenze non percepibili da un amministratore diligente; la differenza tra attivo e passivo fallimentare costituisce criterio residuale, applicabile quando la mancanza o l’irregolarità delle scritture contabili renda impossibile determinare i netti patrimoniali. Qualora [non siano stati depositati i bilanci né consegnati i libri sociali e le scritture contabili e] manchi qualsiasi attivo, il danno è pari all’intero passivo accertato, comprese le insinuazioni tardive, e può essere ripartito in misura equa tra gli amministratori succedutisi nella carica.
Dal momento in cui si verifica la totale erosione del capitale sociale, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare lo scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c. e limitare la gestione alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 2486 c.c.; la prosecuzione dell’ordinaria attività in violazione di tali obblighi ne fonda la responsabilità, anche a carico dell’amministratore subentrato che ometta qualsiasi iniziativa.
Risponde del danno l’amministratore [di s.r.l.] che, in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2475 ter c.c., conceda in affitto l’azienda sociale a una società riconducibile a un proprio familiare a condizioni economiche svantaggiose e ometta di recuperare i canoni pattuiti; il danno è pari ai canoni non incassati, e l’infedeltà dei dipendenti, che l’amministratore era tenuto a vigilare, è priva di efficacia giustificativa.
La responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, perché trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto; chi agisce deve quindi provare soltanto l’esistenza di un danno imputabile all’inadempimento, mentre spetta agli amministratori provare l’assenza di colpa o di nesso causale tra condotta e danno. La diligenza esigibile è quella dell’art. 1176, comma 2, c.c., ragguagliata alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze dell’amministratore.
Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore, che resta escluso quanto al merito delle scelte di gestione, può riguardare l’omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta imprenditoriale di quel tipo, operata in quelle circostanze e a quelle condizioni.