Sono fondate le domande esperite da una cooperativa riguardanti l’accertamento della decadenza di un socio cooperatore dall’assegnazione di un’abitazione e la conseguente condanna del medesimo al rilascio dell’immobile assegnatogli in godimento, nonché al pagamento di somme a titolo di canoni non pagati e indennità di occupazione (oltre interessi e rivalutazione monetaria), quando dai documenti prodotti in giudizio risulti: (i) l’assegnazione del bene al socio e la sua esclusione dalla cooperativa, deliberata dal consiglio di amministrazione; (ii) che il socio non ha dimostrato di aver versato le somme da lui dovute a titolo di corrispettivo per il godimento del bene assegnatogli.
In tali casi, l’indennità di occupazione è dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., il quale, secondo la Corte di Cassazione, costituisce «espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo» (Cass. nn. 9977/2011 e 15301/2000).