Non può disporsi la sospensione del procedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione ai sensi dell’art. 120 c.p.i. per la pendenza di un procedimento di opposizione dinanzi all’European Patent Office, poiché tra il procedimento sostanzialmente amministrativo dinanzi all’EPO e e il giudizio ordinario in materia di nullità dei brevetti sussiste un rapporto di concorrenza e non di pregiudizialità, restando l’autorità giudiziaria nazionale libera di definire la causa senza attendere la decisione amministrativa.