Considerato che la ratio dell’istituto della consulenza tecnica preventiva previsto dall’art. 696 bis, c.p.c. consiste nell’evitare l’instaurazione del giudizio di cognizione ordinario, nel caso in cui le parti risultino essere divise in ordine a questioni di diritto di natura pregiudiziale ed emerga, altresì, il rischio che la consulenza preventiva venga utilizzata non già ai fini della composizione della lite, bensì per finalità meramente esplorative, vanno ritenute insussistenti le condizioni di ammissibilità, di rilevanza e di utilità previste dall’art. 696 bis c.p.c. e l’istanza di nomina di un consulente tecnico ante causam va rigettata.