Le cause e i procedimenti aventi ad oggetto il recesso da società cooperativa rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni Specializzate a prescindere dal valore.
Il recesso di un socio da una società cooperativa, costituendo esercizio di un diritto potestativo, si perfeziona se l’organo amministrativo omette di riscontrare la comunicazione del socio e dunque anche a prescindere da una espressa comunicazione di accoglimento.
Se è ben vero che nelle Cooperative edilizie il rimborso, al socio receduto o escluso ovvero agli eredi del socio deceduto, di quanto versato a titolo di anticipazione sul prezzo di assegnazione dell’alloggio sociale può essere subordinato, temporalmente, all’ammissione ed al subingresso di un nuovo socio in sostituzione di quello receduto, escluso o deceduto, tuttavia, è indubbio che una tale limitazione del diritto alla ripetizione di indebito – diritto normalmente e naturalmente correlato al venir meno di un contratto di scambio – può discendere esclusivamente da apposita previsione statutaria ovvero, in difetto, da specifica ed inequivoca clausola trasfusa nel contratto di prenotazione dell’alloggio sociale ed accettata dal socio con la relativa sottoscrizione.