Il curatore del fallimento della società titolare di una partecipazione in s.r.l. può recedere dalla società partecipata soltanto nelle ipotesi previste dall’atto costitutivo o dalla legge, perché il recesso del curatore non trova fondamento in alcuna norma della legge fallimentare; il recesso ad nutum esercitato in assenza di tali presupposti è illegittimo.
Nella s.r.l. il recesso del socio è ammesso solo nelle ipotesi espressamente previste dall’atto costitutivo e in quelle previste dall’art. 2473 c.c., e le cause legali che legittimano la fuoriuscita del socio vanno interpretate restrittivamente. Resta esclusa l’estensione della disciplina dell’art. 2285 c.c., dettata per le società di persone, nelle quali prevale l’intuitus personae, per esigenze di certezza e di tutela dell’interesse dei creditori delle società di capitali al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale, sulla cui sola garanzia generica essi possono fare affidamento, a differenza dei creditori delle società di persone, che possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.
La clausola statutaria di prelazione [che renda le partecipazioni liberamente trasferibili decorso il termine per il suo esercizio o in caso di rinuncia preventiva dei soci], in mancanza di clausole di gradimento o di altri vincoli al trasferimento delle quote, è estranea all’ipotesi dell’art. 2469 c.c. e non attribuisce al socio il diritto di recesso, specie quando gli altri soci abbiano rinunciato preventivamente all’esercizio della prelazione.
Ai fini del recesso del socio di società di capitali, la società contratta per un tempo lungo [con termine di durata fissato a una data lontana] non è assimilabile alla società contratta a tempo indeterminato, anche in considerazione dell’eccessiva aleatorietà dell’opposta impostazione, in mancanza di parametri oggettivi e predeterminati per stabilire quando la durata statutaria legittimi il recesso ad nutum del socio.
Il diritto di recesso del socio di s.r.l. va esercitato nel termine previsto dallo statuto e, in mancanza, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, senza applicazione analogica dei ridotti termini di decadenza fissati per la s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c., stante la diversità di presupposti del recesso nei due tipi societari; spetta al giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del recesso e la congruità del termine entro il quale è avvenuto.
La controversia sulla legittimità del recesso del socio di s.r.l. appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, perché ha ad oggetto la costituzione e l’estinzione del rapporto sociale fra socio e società.