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Tribunale di Bari, 12 Maggio 2025, n. 1797/2025

Responsabilità dell’amministratore per indebita prosecuzione dell’attività e onere di allegazione delle condotte non conservative

Tribunale di Bari, 12 Maggio 2025, n. 1797/2025
Responsabilità dell’amministratore per indebita prosecuzione dell’attività e onere di allegazione delle condotte non conservative

La presunzione di danno di cui all’art. 2486, comma 3, c.c. presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministratore, ossia, verificatasi una causa di scioglimento, la condotta consistita nel non aver gestito la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e il danno prodotto da tale condotta. Chi agisce deve quindi allegare e provare quali specifiche operazioni, compiute dopo la perdita del capitale, abbiano esulato dall’attività conservativa e aggravato il deficit; il criterio della differenza dei netti patrimoniali può essere invocato solo quando quelle attività siano state descritte e risulti difficile individuarne analiticamente le conseguenze dannose.

Le omissioni e le irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono servire a occultare pregresse operazioni illecite o la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, n. 4, c.c., consentendo l’indebita prosecuzione dell’attività gestoria; il danno risarcibile è però rappresentato dagli effetti patrimoniali delle condotte occultate o consentite, che chi agisce deve specificamente contestare, e la misura del falso è a tal fine irrilevante. Operazioni contabili che abbiano soltanto celato la perdita del capitale sociale, avendo rilievo puramente contabile, sono di per sé inidonee a incrementare il deficit patrimoniale.

L’affermazione secondo cui la perdita patrimoniale sarebbe stata inferiore se la gestione fosse cessata al verificarsi della causa di scioglimento costituisce una petizione di principio, inidonea a sostituire l’allegazione delle operazioni commerciali che avrebbero generato l’ulteriore deficit, perché anche la fase di liquidazione comporta costi e perdite di valore aziendale.

Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto compiuta al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale, e la loro responsabilità per le perdite maturate dall’impresa richiede la prova che il deficit patrimoniale sia conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale. Integra tale responsabilità la prosecuzione, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società, i creditori o i terzi; il curatore che agisca deve perciò allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

Il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare, in quanto tale e nella sua interezza, è di regola inidoneo a rappresentare la naturale conseguenza della protrazione della gestione in assenza delle condizioni che giustificano la continuità aziendale, perché all’amministratore non possono essere imputate né la quota di perdite eventualmente già verificatasi prima del manifestarsi della crisi in tutta la sua portata, né le ulteriori passività che un’impresa in crisi accumula anche nella fase di liquidazione, la quale non comporta l’immediata cessazione di ogni costo legato all’esistenza della società e può a sua volta generare perdite di valore aziendale.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore, non giustifica di per sé la liquidazione del danno nella misura della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato, utilizzabile solo come parametro di liquidazione equitativa quando l’attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a causare il danno lamentato e abbia indicato le ragioni che hanno impedito l’accertamento dei suoi specifici effetti dannosi.

Data Sentenza: 12/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Michele De Palma
Registro: RG 9962 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/10/2026
Massima a cura di: Giulia Pedrini
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