Il socio [di s.r.l.] che abbia comunicato il recesso alla società prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio difetta di legittimazione a impugnare la delibera assembleare, anche se adottata quando era ancora socio e con il suo voto contrario, perché la legittimazione presuppone la sussistenza oggettiva della qualità di socio, necessaria per tutta la durata del giudizio. Il difetto di legittimazione, quale condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico unilaterale e recettizio, soggetto alle regole generali degli atti unilaterali, che produce effetto quando perviene alla società senza necessità di accettazione da parte di questa, e determina la perdita dello status socii indipendentemente dalla liquidazione della quota, che ne è soltanto una conseguenza legale.
Difetta di interesse ad agire il socio che chieda l’accertamento dello stato di liquidazione della società o della sua revoca prospettando pregiudizi soltanto ipotetici al patrimonio sociale, perché l’interesse ex art. 100 c.p.c. deve essere attuale e concreto e resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto ovvero alla liquidazione della quota.