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Tribunale di Bologna, 14 Novembre 2013

Recesso esercitato dagli eredi del socio. Cause di legittimazione ed efficacia

Tribunale di Bologna, 14 Novembre 2013
Recesso esercitato dagli eredi del socio. Cause di legittimazione ed efficacia

E’ legittimo il recesso esercitato dagli eredi del de cuius, sia ex art. 2469, co. 2 c.c. per il mancato gradimento da parte del socio ricorrente, sia ex art. 2473, co. 2 c.c. per la presenza di una clausola statutaria che, fissando il termine della durata della società (costituita nell’anno 2001)  nell’anno 2100, equipara in sostanza la fattispecie a quella della società contratta a tempo indeterminato.

Spetta pertanto agli eredi il diritto alla liquidazione della quota sociale, pur non essendo il compimento di tale liquidazione condizione di efficacia del recesso – giacché il recesso ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia che si perfeziona al momento del ricevimento della comunicazione da parte degli altri soci – e dovendosi, quindi, ritenere gli eredi responsabili per i soli debiti sociali già sorti al momento del recesso.

Data Sentenza: 14/11/2013
Registro: RG 2240 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/06/2014
Massima a cura di: Giulia Giordano
Giulia Giordano

Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior Academic Visitor, Commercial Law Centre presso University of Oxford; abilitazione all'esercizio della professione forense, presso Corte d'Appello di Bologna; dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, indirizzo IUS/04 diritto commerciale; tutor didattica per l'insegnamento di diritto commerciale Università di Bologna. Sito web www.unibo.it/sitoweb/g.giordano.

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