L’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003, dev’essere interpretato restrittivamente, nel senso che tale norma non può comportare un’attrazione, in favore delle sezioni specializzate in materia d’impresa, di tutte le domande che siano connesse a qualsiasi titolo con quelle indicate nei primi due commi del suddetto art. 3. Il rapporto di connessione tra procedimenti è un criterio speciale ed inderogabile di attribuzione della competenza per materia alle sezioni specializzate e sebbene sia considerato dal legislatore alla stregua di un criterio cogente di attribuzione di competenza esclusiva in favore delle suddette sezioni, opera come tale nei soli casi in cui la connessione tra le cause sia così stretta da rendere indefettibile il simultaneus processus, ossia quando sussista una connessione cd. “qualificata” tra le cause, ravvisabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica.
Nel caso in cui la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia proposta innanzi al giudice dell’opposizione congiuntamente ad un’opposizione agli atti esecutivi e ad un’opposizione all’esecuzione entrambe fondate su altra causa petendi, qualora dette cause vengano rimesse innanzi alla Sezione specializzata in materia d’impresa con ordinanza d’incompetenza emessa dal giudice dell’opposizione, va sollevato d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., atteso che la cd. vis attractiva della competenza del tribunale delle imprese non opera quando una delle cause rientri nell’alveo della competenza cd. “funzionale” di altro giudice.