Il socio di società in nome collettivo che abbia pagato un debito sociale ha diritto, ai sensi degli artt. 2291 e 1299 c.c., di rivalersi pro quota nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili, senza che la rivalsa sia condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale, perché il beneficio di preventiva escussione previsto dall’art. 2304 c.c. opera solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali. Ne consegue che la mancata opposizione del beneficio al creditore sociale procedente, da parte del socio escusso, non costituisce fatto impeditivo del diritto di regresso.
La deduzione che il socio, escusso dal creditore sociale, abbia omesso di opporre il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, fatta valere quale fatto impeditivo del diritto di regresso, integra un’eccezione in senso lato. Essa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che [la parte rimasta contumace in primo grado] non può allegarli per la prima volta in appello.
[Nel giudizio di rinvio disposto per l’omesso esame di un’eccezione] è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda di accertamento negativo, anche parziale, del diritto di regresso del socio che ha pagato il debito sociale, proposta per la prima volta in appello dalla parte rimasta contumace in primo grado.
Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza d’appello per motivi di merito costituisce una nuova e autonoma fase del processo, di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti.
La responsabilità del socio illimitatamente responsabile di società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall’art. 2304 c.c., la cui violazione è deducibile e impone al creditore sociale istante di provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, salvo che questa risulti aliunde dimostrata in modo certo, come nel caso di società cancellata.